STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRASPO DUVA.
ART. 1 Denominazione e sede sociale
Le associazioni, oggi qui
riunite, si consorziano costituendo una libera associazione apartitica e senza
fini di lucro, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Graspo dUva
( di seguito chiamata A.S.D. ), ai sensi degli art. 36,37 e 38 del Codice
Civile, con sede in Spinea c/o Ferraresso Ennio in via Veronese 31/1.
ART. 2 Scopi dellA.S.D. Graspo dUva
La A.S.D. nasce come unione di persone che si
propongono di svolgere senza fini di lucro attività sportive dilettantistiche,
culturali, educative e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica
e morale delluomo, favorendo in particolare lattività didattica e lo
svolgimento della vita associativa e comunitaria. Questo nella logica
dellimpegno gratuito, sussidiario e volontario. Inoltre l'A.S.D. rappresenta le
società e le persone associate per tutto quanto concerne le problematiche di
utilizzo e gestione delle attività sportive, ricreative e di tempo libero che
utilizzino gli impianti e le aree pubbliche del Quartiere Graspo dUva di
Spinea soggette ad affidamento secondo le condizioni stabilite tra A.S.D. e Comune di Spinea con apposita Convenzione.
ART. 3 Associazioni
sportive e di attività
LAssociazione è strutturata in
sezioni sportive, ricreative ed educative facenti capo ad associazioni sportive
e di attività. Dell'A.S.D. possono far parte
esclusivamente le associazioni che condividano e si impegnino a rispettare il
presente Statuto e a realizzarne gli scopi sociali, che abbiano sede e svolgano
attività nel territorio del Comune di Spinea e che siano regolarmente inscritte
nellAlbo delle Associazioni di Spinea. Ogni associazione aderente è
regolamentata da un proprio Statuto e/o Regolamento interno. La programmazione
delle specifiche attività statutarie di ogni singola Associazione è libera ed
indipendente e la loro gestione
totalmente autonoma sia dal punto di vista economico che organizzativo.
I criteri di assegnazione degli impianti e delle aree pubbliche con le modalità
del loro utilizzo vengono demandati al Regolamento Interno dell'A.S.D..
ART. 4 Durata
dellA.S.D. Graspo dUva
La durata dellA.S.D. è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dellAssemblea
Straordinaria dei Soci.
ART. 5 Patrimonio
dellA.S.D. Graspo dUva
Il patrimonio dellAssociazione è costituito da:
- eventuale
quota di partecipazione;
- contributi
di Enti pubblici e/o privati;
- liberalità
di terzi, ogni altro provento e/o donazione.
Tutti i beni devono essere
inventariati. E obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e,
conseguentemente, è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo per obblighi di
legge. Nel caso di scioglimento,
qualunque ne sia la causa, il patrimonio dellA.S.D. deve essere devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta
salva diversa destinazione stabilita per legge.
ART. 6 Esercizio
finanziario
Lesercizio finanziario decorre
dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il
Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei bilanci consuntivo e
preventivo, che dovranno essere resi
pubblici ai soci almeno 15 giorni prima della data di Assemblea affinchè ne
possano prendere visione. I bilanci devono essere approvati dallAssemblea dei
Soci entro 2 mesi dalla chiusura dellesercizio.
ART. 7 I soci
dellA.S.D. Graspo dUva
LAssociazione si compone di
Associati e di Soci. Gli Associati sono le Associazioni che la compongono. I
soci sono le persone fisiche che appartengono alle Associazioni associate. La
partecipazione di nuovi Associati allA.S.D. deve essere formalizzata con specifica
richiesta scritta e deliberata a maggioranza di almeno 4/5 dei componenti del
Direttivo. La qualifica di Socio risulta dalliscrizione nel Libro Soci e
attribuisce il diritto di partecipare a tutte le attività promosse
dallAssociazione. La quota annua di partecipazione delle Associazioni è
stabilita dal Regolamento Interno dellA.S.D.. Tutti i Soci sono tenuti
allosservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali. Nessun Socio può ottenere vantaggi patrimoniali
dal suo status nellambito associativo.
ART. 8 Soci Delegati
Ogni Associazione elegge
democraticamente tra i suoi soci alcuni suoi Delegati che la rappresentano con
diritto di voto nelle assemblee dellA.S.D. Per esercitare il diritto di voto, gli Associati danno
comunicazione allAssemblea delle proprie rappresentanze indicando il seguente
numero di Delegati :
Associazione
|
Delegati
|
Amici
del Graspo de Ua
|
7
|
Associazione Real Spinea calcio femminile
|
7
|
|
|
Associazione Scout CNGEI di Spinea
|
7
|
ART. 9 Recesso e
reclusione
La qualifica di socio si perde:
- per
recesso;
- per
mancato pagamento della eventuale quota associativa oltre il ritardo
tollerato;
- Per
esclusione.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio:
- che
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi
dellAssociazione;
- che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dellAssociazione;
- che,
in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, allAssociazione.
Le deliberazioni prese in materia
di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci
destinatari per iscritto e sottoscritte da almeno i 3/4 dei soci delegati.
ART. 10 Organi
dell'A.S.D. Graspo dUva
Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea
dei Soci;
- Il
Consiglio Direttivo;
- Il
Presidente;
- Il
Segretario;
- Il
Tesoriere;
- Il
Collegio dei Probiviri;
- Il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 11 Assemblea
ordinaria dei soci
L'Assemblea ordinaria è il supremo organo dellAssociazione
ed ad essa spettano poteri deliberativi.
In particolare:
- Approva
il bilancio consuntivo e preventivo;
- Procede
alla nomina delle seguenti cariche associative: Consiglio Direttivo,
Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delibera
su argomenti proposti dai Soci;
- Approva
leventuale Regolamento interno e le sue modifiche.
Essa viene convocata una volta
lanno, entro i primi tre mesi dellanno. La convocazione deve essere resa
pubblica con un documento contenente lordine del giorno almeno 8 giorni prima
della data della riunione.
E presieduta dal Presidente
dellA.S.D. o da persona designata dallAssemblea stessa.
Lassemblea è regolarmente
costituita in prima o seconda convocazione quando siano presenti la metà più
uno dei Soci Delegati.
Le delibere sono valide a
maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti.
Qualora lAssemblea non approvi
il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo, il Presidente e tutto il
Consiglio Direttivo decadono rimanendo in carica fino alle prossima assemblea
elettiva che deve essere convocata entro 20 giorni.
ART. 12 Assemblea
Straordinaria
Salvi i casi di obbligatorietà,
Il Presidente convoca lAssemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno,
qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno
metà più uno dei Soci Delegati. Costituiscono casi obbligatori di convocazione:
- Modifiche
allo Statuto;
- Scioglimento
dellAssociazione;
- Dimissioni
del Presidente;
- La
variazione dei componenti del Consiglio Direttivo.
E presieduta dal Presidente
dellA.S.D. o da persona designata dall'Assemblea stessa.
Le delibere sono valide a
maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti, salvo che sullo
scioglimento dellassociazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei
Soci Delegati presenti.
ART. 13
Eleggibilità
Alle cariche associative possono
essere eletti tutti i Soci indistintamente. Il numero delle preferenze per
lelezione delle cariche associative durante le Assemblee sarà pari a 3 (tre) e
il voto segreto.
Tutte le cariche sono onorifiche,
hanno durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili per tutti i componenti escluse
le cariche di Presidente e Tesoriere la cui carica è rinnovabile solo per un
altro mandato.
N.B.: Non sono eleggibili soci che ricoprano una carica politica
ufficiale.
ART. 14 Comitato di Presidenza
Il Comitato promotore elegge tra i propri componenti un Comitato di Presidenza
composto da nove membri, tra cui il Presidente. Tale Comitato, cui si applicano
le norme di convocazione e di validità del Consiglio Direttivo (vedi art. 15),
si occupa della gestione straordinaria dellAssociazione dalla sua costituzione
e fino allelezione del Consiglio Direttivo da parte dellAssemblea dei Soci.
ART. 15 Il
Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è composto da 9 persone così designate:
- I QUATTRO PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONE
che ne fanno parte di diritto;
- CINQUE COMPONENTI che vengono eletti
ogni tre anni dall Assemblea Ordinaria dei SOCI.
I suoi
componenti non possono ricoprire le medesime cariche nelle associazioni di
provenienza.
Le
deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità,
il voto del Presidente vale doppio.
Al Consiglio direttivo
spetta di :
1.
Eleggere al suo interno il Presidente, Vice-Presidente;
2. Curare
lesecuzione delle deliberazioni assembleari;
3. Redigere
il bilancio;
4. Compilare
i Regolamenti Interni;
5. Definire
tutti gli atti e le iniziative inerenti allattività sociale.
Al Presidente spetta la nomina del Segretario e del
Tesoriere.
N.B.: L'assenza ingiustificata per più di tre riunioni
regolarmente convocate nellambito dello stesso anno solare, anche se non
consecutive, comporta la decadenza da Componente del Direttivo. Tale decadenza
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri a
maggioranza assoluta.
ART. 16 Il
Presidente e il Vice-Presidente
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dellAssociazione, firma gli atti e provvedimenti, con facoltà
di delega. Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze, firmando
e dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Controlla tutte le
iniziative per un regolare funzionamento delle attività associative; adotta i
provvedimenti a carattere di urgenza, con lobbligo di ratifica del Direttivo
nella prima riunione , pena la decadenza.
Il Vice-Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone
temporaneamente le funzioni.
ART. 17 Il
Segretario
Il Segretario gestisce tutte le
pratiche burocratiche. Controlla, ordina ed archivia tutta la documentazione
dellAssociazione e in particolare larchivio dei soci. Deve
tenere linventario dei beni e delle attrezzature di proprietà o in dotazione
allA.S.D.. Redige il verbale delle riunioni.
ART. 18 - Il Tesoriere
Cura ogni adempimento economico e
fiscale, tenendo con cura le dovute registrazioni. Propone al Consiglio
Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi annuali. Collabora con i Revisori
dei Conti nellespletamento delle loro funzioni.
ART. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione economica dellAssociazione
è controllata da un Collegio di quattro revisori. Questi vengono nominati UNO PER
OGNI ASSOCIAZIONE e rimangono in carica 3 anni. I Revisori dei Conti designano
tra loro il Presidente del Collegio, il cui voto vale doppio in caso di parità.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, e
redigere una relazione al bilancio annuale. I revisori potranno accertare la
consistenza di cassa e lesistenza di valori e titoli di proprietà sociale,
nonché procedere ad atti di ispezione e controllo contabile.
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è
composto da 4 componenti, UNO PER OGNI ASSOCIAZIONE, e rimangono in carica 3
anni. I Probiviri designano tra loro il Presidente del Collegio, il cui voto vale
doppio in caso di parità. Ha competenza in tema di ricorsi, contro le decisioni
di esclusione dei soci, votata dal consiglio Direttivo. Provvedono ad
esprimersi su eventuali problematiche inerenti le attività dellassociazione e
controversie tra soci e associazione. Le delibere vengono trascritte,
registrate e trasmesse agli interessati.
ART. 21 Regolamento
Interno
L'Assemblea ordinaria dei soci deve emanare, su proposta del
Consiglio Direttivo, l'eventuale Regolamento Interno di applicazione del
presente Statuto.
ART. 22 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
si applicano le norme del Codice Civile e del Regolamento interno.
Spinea, 28/12/2011
Rev. 01 del 20/03/2013