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Spinea 06/05/2011

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRASPO DE UA

 

STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRASPO DE UA
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Articolo 1 – SEDE

L’associazione ha sede in via Tiepolo 38 Spinea (VE). La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione del consiglio Direttivo.

Articolo 2 – SCOPI

L'’Associazione ha come obiettivo il miglioramento del Quartiere Graspo d’'Uva riferito alla qualità dei servizi offerti e utilizzati dai residenti, alle strutture pubbliche ; più in generale al benessere e allo stile di vita dei cittadini.

I compiti prioritari dell’Associazione sono: individuare miglioramenti, proporre soluzioni alle Istituzioni pubbliche per ottenere servizi e infrastrutture. Può inoltre promuovere attività culturali, ricreative e sportive finalizzate ad aggregare gli associati e non , con progetti autonomi  o in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Enti Pubblici, Istituzioni. Dovrà informare i soci su quanto sta accadendo.

L’associazione è apartitica, non opera a fini di lucro. Nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti l’Associazione può intraprendere ogni attività e decisione utile al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione è disciplinata  dall'’art. 36 e  successivi del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

 Articolo 3 – ADESIONE

 L'adesione all'’Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione. L'’Associazione è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc. Sulla richiesta di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota richiesta. Le eventuali reiezioni saranno motivate.

Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE

 L'adesione all’'Associazione comporta l'autotassazione regolare dei soci. L’'Associazione provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall’assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare, almeno in parte, attività istituzionali ed è stabilita dal Consiglio  entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l'adesione per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 30 aprile, pena il decadimento dalla posizione di socio.

Articolo 5 - FONDO COMUNE

 I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Finché questa svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Articolo 6 - ORGANI E POTERI

 Gli organi dell’Associazione sono:

·         L’'Assemblea generale dei Soci

·         Il Consiglio Direttivo

·         Il Presidente

·         Il Segretario/Tesoriere

·         Il Collegio dei Probiviri

·         I Revisori dei Conti

L’'organo primario dell'’Associazione è l'Assemblea dei soci che decide a maggioranza (50%+1) dei voti validi , eccezion fatta per la deliberazione di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio dove si  richiede la maggioranza qualificata definita nell'’art. 9. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; il Consiglio a sua volta nomina il Presidente , il Vicepresidente , il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo e i suoi organi restano in carica due anni dalla nomina e per supplenza fino alla nomina dei nuovi organi. Ogni socio ha 1 voto e potrà farsi rappresentare da altro socio attraverso delega scritta. Ogni socio può ricevere massimo 2 deleghe per la votazione in assemblea.

Articolo 7 – RECESSO

Ciascun aderente è libero di recedere dall’Associazione in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio. 

Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente o dal 50%+1 dei soci. L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica, e-mail o apposito volantino affisso in bacheca del quartiere.

Articolo 9 - DURATA E SCIOGLIMENTO

 L'’Associazione rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall’assemblea con maggioranza qualificata del 75%+1 dei voti validi espressi. In prima convocazione l’Assemblea è valida se sono presenti con o senza delega il 75%+1  dei soci. Il quorum delle presenze decade in seconda convocazione. Lo scioglimento deve essere proposto dal direttivo,comunicato ai soci in forma scritta ed esplicita con almeno 7gg di anticipo dalla data della riunione. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.  
Articolo 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno i seguenti diritti.
- partecipare all’assemblea
-votare per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri,i Revisori dei Conti
-votare su istanze del consiglio direttivo
-votare per approvare il rendiconto annuale
-partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione

Articolo 11 - DOVERI DEI SOCI

E' dovere dei soci :

- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio      Direttivo

- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'’anno

- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo associativo

- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Articolo 12 - ESCLUSIONE DEI SOCI

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall’ Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell’Associazione
- mancato pagamento della quota associativa 
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali. Il Socio può appellarsi contro la delibera di esclusione entro 30 giorni dalla data della stessa , rivolgendosi esclusivamente al Collegio dei Probiviri; i quali dopo aver esaminato la controversia possono chiedere l’annullamento della delibera con motivazioni scritte al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’'Assemblea elegge tra i propri componenti un Consiglio Direttivo composto da sette membri , tra cui il Presidente. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. 

Articolo 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso indicante giorno ora e luogo, dove si terrà la riunione da inviarsi al domicilio del consigliere almeno cinque giorni dalla data di convocazione. Le decisioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Articolo 15 - PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione è anche membro e presidente del Consiglio direttivo, che lo nomina tra i suoi componenti. Ha il potere di rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza può farsi sostituire dal vice presidente o dal consigliere più anziano, che ne ereditano tutte le responsabilità. Può essere destituito con il voto contrario di 6/7 dei componenti il Direttivo.

Articolo 16 - SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere gestisce tutte le pratiche burocratiche, nonché il tesseramento dei soci, avvalendosi della collaborazione attiva del Consiglio Direttivo e dei soci. Controlla, ordina ed archivia tutta la documentazione dell’Associazione. Tiene l’inventario dei beni e delle attrezzature di proprietà o in dotazione, nonché una registrazione fiscale e di cassa. Cura ogni adempimento economico e fiscale. Propone al Direttivo il Bilancio consuntivo annuale.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 La gestione economica dell’associazione è controllata da un Collegio di tre revisori; questi vengono nominati ogni 3 anni dall’assemblea dei Soci e designano tra loro il presidente del collegio. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I revisori potranno accertare la consistenza di cassa e la sussistenza di valori e titoli di proprietà, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo contabile.

Articolo 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da 3 componenti eletti dall’assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni. ha competenza in tema di ricorsi, contro le decisioni di esclusione dei soci, votata dal consiglio Direttivo secondo l’art. 12 dello statuto. Provvedono ad esprimersi su eventuali problematiche inerenti le attività dell’associazione e controversie tra soci e associazione. Le delibere vengono trascritte , registrate, e trasmesse agli interessati.

Articolo 19 - COMPENSI

I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Articolo 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da
1-quote iscrizione dei promotori
2-contributi e liberalità ricevute

3-da ricavi delle attività dell’associazione
4-riserve formate con utili
5-altre riserve accantonate 

Articolo 21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.Il primo anno di esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre.

Articolo 22 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita dell’Associazione.

Articolo 23- CONTROVERSIE

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, oltre alle norme vigenti. In caso di controversie sarà competente il Tribunale di Venezia.


 
Email: amicidelgraspo@gmail.com - Note legali - Area Riservata
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