Spinea 06/05/2011
ASSOCIAZIONE
AMICI DEL GRASPO
DE UA
STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRASPO
DE UA.
Articolo
1 SEDE
Lassociazione ha sede in via Tiepolo 38 Spinea (VE). La
sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione del consiglio Direttivo.
Articolo
2 SCOPI
L'Associazione ha come obiettivo
il miglioramento del Quartiere Graspo d'Uva riferito alla qualità dei servizi
offerti e utilizzati dai residenti, alle strutture pubbliche ; più in generale
al benessere e allo stile di vita dei cittadini.
I compiti prioritari
dellAssociazione sono: individuare miglioramenti, proporre soluzioni alle Istituzioni
pubbliche per ottenere servizi e infrastrutture. Può inoltre promuovere
attività culturali, ricreative e sportive finalizzate ad aggregare gli
associati e non , con progetti autonomi
o in collaborazione con lAmministrazione Comunale, Enti Pubblici,
Istituzioni. Dovrà informare i soci su quanto sta accadendo.
Lassociazione è apartitica, non
opera a fini di lucro. Nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti lAssociazione
può intraprendere ogni attività e decisione utile al raggiungimento degli scopi
sociali. LAssociazione è disciplinata dall'art. 36 e
successivi del Codice Civile.
Per lo svolgimento delle proprie
attività lAssociazione si avvale prevalentemente dellopera prestata in forma
volontaria e gratuita dai propri associati.
Articolo 3 ADESIONE
L'adesione all'Associazione è libera, senza
discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di
ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in
contrasto con le finalità dellAssociazione. L'Associazione è indipendente da
qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc. Sulla richiesta
di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che cura lannotazione dei
nuovi aderenti nel registro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota
richiesta. Le eventuali reiezioni saranno motivate.
Articolo 4 - QUOTE
ASSOCIATIVE
L'adesione all'Associazione
comporta l'autotassazione regolare dei soci. L'Associazione provvederà
allautofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta
dallassemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare, almeno in parte,
attività istituzionali ed è stabilita dal Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l'adesione per l'intero anno solare, scade
il 31 dicembre e va rinnovata entro il 30 aprile, pena il decadimento dalla
posizione di socio.
Articolo 5 - FONDO
COMUNE
I contributi degli
associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo
comune dellAssociazione. Finché questa svolge le sue attività gli aderenti non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in
caso di recesso. LAssociazione risponde delle proprie obbligazioni con il
fondo comune.
Articolo 6 - ORGANI
E POTERI
Gli organi
dellAssociazione sono:
·
L'Assemblea generale dei Soci
·
Il Consiglio Direttivo
·
Il Presidente
·
Il Segretario/Tesoriere
·
Il Collegio dei Probiviri
·
I Revisori dei Conti
L'organo primario dell'Associazione
è l'Assemblea dei soci che decide a maggioranza (50%+1) dei voti validi ,
eccezion fatta per la deliberazione di scioglimento dellassociazione e
devoluzione del patrimonio dove si
richiede la maggioranza qualificata definita nell'art. 9. L'Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; il Consiglio
a sua volta nomina il Presidente , il Vicepresidente , il Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo e i suoi organi restano in carica due anni dalla nomina
e per supplenza fino alla nomina dei nuovi organi. Ogni socio ha 1 voto e potrà
farsi rappresentare da altro socio attraverso delega scritta. Ogni socio può
ricevere massimo 2 deleghe per la votazione in assemblea.
Articolo
7 RECESSO
Ciascun aderente è libero di recedere dallAssociazione in
ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio.
Articolo 8 -
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno
una volta allanno per lapprovazione del rendiconto annuale e per leventuale
rinnovo delle cariche sociali. Assemblee straordinarie possono essere convocate
dal Presidente o dal 50%+1 dei soci. Lavviso di convocazione dellassemblea
dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo
comunicazione scritta, telefonica, e-mail o apposito volantino affisso in
bacheca del quartiere.
Articolo 9 - DURATA
E SCIOGLIMENTO
L'Associazione rimane
in vita fino a diversa decisione espressa dallassemblea con maggioranza
qualificata del 75%+1 dei voti validi espressi. In
prima convocazione lAssemblea è valida se sono presenti con o senza delega il
75%+1 dei soci. Il quorum delle presenze
decade in seconda convocazione. Lo scioglimento deve essere proposto dal direttivo,comunicato
ai soci in forma scritta ed esplicita con almeno 7gg di anticipo dalla data
della riunione. Lassemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Il
patrimonio residuo dellassociazione sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di
pubblica utilità.
Articolo 10 -
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno i seguenti diritti.
- partecipare allassemblea
-votare per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri,i Revisori dei Conti
-votare su istanze del consiglio direttivo
-votare per approvare il rendiconto annuale
-partecipare alle iniziative organizzate dallAssociazione
Articolo 11 -
DOVERI DEI SOCI
E' dovere dei soci :
- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo associativo
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona
fede.
Articolo 12 -
ESCLUSIONE DEI SOCIIl socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere
escluso dall Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa
richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da
inviarsi al domicilio delladerente almeno trenta giorni prima della delibera
di esclusione. Lesclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dellAssociazione
- mancato pagamento della quota associativa
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o
delle delibere e degli organi sociali. Il Socio può appellarsi contro la
delibera di esclusione entro 30 giorni dalla data della stessa , rivolgendosi
esclusivamente al Collegio dei Probiviri; i quali dopo aver esaminato la
controversia possono chiedere lannullamento della delibera con motivazioni
scritte al Consiglio Direttivo.
Articolo
13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea elegge tra i propri componenti un Consiglio Direttivo composto da sette
membri , tra cui il Presidente. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che
cura tutta l'attività associativa. Ha poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli
scopi istituzionali e alla Legge.
Articolo
14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dellAssociazione con avviso
indicante giorno ora e luogo, dove si terrà la riunione da inviarsi al
domicilio del consigliere almeno cinque giorni dalla data di convocazione. Le
decisioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto
favorevole di almeno quattro consiglieri.
Articolo 15 -
PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE
Il Presidente dellAssociazione è anche membro e presidente del Consiglio
direttivo, che lo nomina tra i suoi componenti. Ha il potere di rappresentanza
dellAssociazione nei confronti di terzi e cura lesecuzione delle
deliberazioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza può
farsi sostituire dal vice presidente o dal consigliere più anziano, che ne
ereditano tutte le responsabilità. Può essere destituito con il voto contrario
di 6/7 dei componenti il Direttivo.
Articolo
16 - SEGRETARIO/TESORIERE
Il Segretario/Tesoriere gestisce tutte le pratiche burocratiche, nonché
il tesseramento dei soci, avvalendosi della collaborazione attiva del Consiglio
Direttivo e dei soci. Controlla, ordina ed archivia tutta la documentazione
dellAssociazione. Tiene linventario dei beni e delle attrezzature di
proprietà o in dotazione, nonché una registrazione fiscale e di cassa. Cura
ogni adempimento economico e fiscale. Propone al Direttivo il Bilancio consuntivo
annuale.
Articolo
17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione economica
dellassociazione è controllata da un Collegio di tre revisori; questi vengono
nominati ogni 3 anni dallassemblea dei Soci e designano tra loro il presidente
del collegio. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I revisori
potranno accertare la consistenza di cassa e la sussistenza di valori e titoli
di proprietà, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo
contabile.
Articolo
18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è
composto da 3 componenti eletti dallassemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.
ha competenza in tema di ricorsi, contro le decisioni di esclusione dei soci,
votata dal consiglio Direttivo secondo lart. 12 dello statuto. Provvedono ad
esprimersi su eventuali problematiche inerenti le attività dellassociazione e
controversie tra soci e associazione. Le delibere vengono trascritte ,
registrate, e trasmesse agli interessati.
Articolo
19 - COMPENSI
I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di
presenza.
Articolo 20 -
PATRIMONIO
Il patrimonio dellAssociazione è costituito da
1-quote iscrizione dei promotori
2-contributi e liberalità ricevute
3-da ricavi delle attività dellassociazione
4-riserve formate con utili
5-altre riserve accantonate
Articolo 21 - ESERCIZIO
SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al
termine dellesercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del
rendiconto annuale e lo sottopone allapprovazione dellassemblea entro il 31
maggio dellanno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.Il primo anno di esercizio decorre dalla data di costituzione
al 31 dicembre.
Articolo 22 -
DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di
gestione, e il capitale durante la vita dellAssociazione.
Articolo
23- CONTROVERSIE
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni
del Codice Civile, oltre alle norme vigenti. In caso di controversie sarà
competente il Tribunale di Venezia.